Circolare numero 34 del 15-02-2024
Febbraio 16, 2024Campagna mod.730 anno 2024
Marzo 20, 2024L’Istituto fornisce indicazioni e chiarimenti sulla consultazione dello stato delle domande per l’ADI e sulle relative procedure.
Con il messaggio 14 febbraio 2024, n. 684 l’Istituto informa che, per gli utenti che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione entro il 31 gennaio, all’interno della procedura ADI è possibile vedere se la propria richiesta è stata accolta, respinta, in evidenza o sospesa per la necessità di un supplemento istruttorio.
Se la domanda risulta in evidenza per ISEE con difformità, il richiedente riceve una specifica comunicazione e avrà 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni o ripresentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); se questo non avviene, la domanda sarà respinta.
Le domande con un’incongruenza tra DSU e stato di famiglia, risultante dagli archivi a disposizione dell’Istituto, e le domande per le quali è stata dichiarata una situazione di svantaggio, sono sospese per le opportune ulteriori verifiche.
Tali domande saranno comunque definite decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione; in particolare, in base al principio del silenzio assenso, se entro il temine dei 60 giorni la condizione di svantaggio non sarà certificata dall’amministrazione preposta alla verifica, l’INPS sarà tenuto a considerare la domanda accolta e a procedere al pagamento.
Sono inoltre sospese le domande per cui si rende necessario un supplemento istruttorio in ordine ai requisiti reddituali o alla presenza di una persona disabile nel nucleo familiare. In questi ultimi casi, la necessità di ulteriori verifiche sarà comunicata agli interessati e l’esito definitivo sarà reso noto entro il corrente mese.
Si ricorda che, rispetto alle domande respinte, è possibile presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o ricorso giudiziario. A tal fine, dal 27 febbraio 2024, direttamente dal portale dell’INPS, sarà visualizzabile il dettaglio delle causali di reiezione della domanda.
Fonte: INPS